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Fondo per il salvataggio delle imprese in difficoltà

Sarà operativo dal 5 luglio 2010 il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, per la cui gestione Invitalia è advisor tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010 il Decreto attuativo della Delibera CIPE n. 110 del 18 dicembre 2008, che stabilisce criteri e modalità di funzionamento del Fondo.

Il sostegno finanziario, rivolto alle medie e grandi imprese in difficoltà, è concesso sotto forma di garanzia statale su finanziamenti bancari. Le richieste per accedere agli interventi del Fondo devono essere presentate a Invitalia, a cui è affidato l’esame della documentazione e l’istruttoria tecnica delle domande.

Verifica subito se la Tua impresa può accedere al Fondo, compilando il form on line

Sarà operativo dal 5 luglio 2010 il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, per la cui gestione Invitalia è advisor tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010 il Decreto attuativo della Delibera CIPE n. 110 del 18 dicembre 2008, che stabilisce criteri e modalità di funzionamento del Fondo.

Il sostegno finanziario, rivolto alle medie e grandi imprese in difficoltà, è concesso sotto forma di garanzia statale su finanziamenti bancari. Le richieste per accedere agli interventi del Fondo devono essere presentate a Invitalia, a cui è affidato l’esame della documentazione e l’istruttoria tecnica delle domande.

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Soggetti beneficiari e interventi ammissibili al Fondo

Dal 5 luglio 2010 possono accedere agli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti le imprese organizzate in forma di società di capitali che, alla data di presentazione della domanda, rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

  • si trovino in difficoltà, ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)
  • siano di media o grande dimensione, ovvero abbiano almeno 50 dipendenti (calcolati secondo i criteri di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005) e realizzino un fatturato o un totale di bilancio annuo superiore ai 10 milioni di euro.

Non sono ammesse agli aiuti le imprese che:

  • operano nei settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e nel settore agricolo
  • hanno avviato l’attività da meno di 3 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto
  • fanno parte di un gruppo o siano da esso rilevate, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono intrinseche all’impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

Nel caso di aiuti alle “grandi imprese” i singoli aiuti di cui ai successivi punti 1 e 2 saranno notificati individualmente alla Commissione europea.

 

Il sostegno del Fondo interviene esclusivamente sotto forma di garanzia statale – di natura solidale (ex art. 1944 c.c.) – su finanziamenti bancari contratti dall’impresa.

La garanzia assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il finanziamento in termini di capitale, interessi e ogni altro costo e onere connesso con l'operazione garantita.

 

Gli interventi del Fondo possono riguardare:

  1. Aiuti per il salvataggio
  2. Aiuti per la ristrutturazione

1.  Aiuti per il salvataggio

L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per il salvataggio deve trovarsi in grave difficoltà conformemente agli orientamenti, purché non sia stata presentata istanza giudiziale per l’accertamento dello stato di insolvenza.

Gli aiuti per il salvataggio a valere sul Fondo sono concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa. L'importo dell'aiuto concesso deve basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite.

I soggetti beneficiari dell'aiuto per il salvataggio dovranno presentare entro quattro mesi dall'erogazione del prestito un piano di ristrutturazione ovvero un piano di liquidazione.

 

2. Aiuti per la ristrutturazione

L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per la ristrutturazione non deve trovarsi in stato di insolvenza. Gli aiuti per la ristrutturazione a valere sul Fondo saranno concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese.

Il piano di ristrutturazione deve avere una durata limitata (non superiore a trentasei mesi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della Commissione), e deve permettere di ripristinare entro lo stesso termine la redditività dell'impresa nel lungo periodo, sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future e può riguardare le seguenti tipologie d’intervento:

I. la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie;

II. la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;

III. la diversificazione verso nuove attività redditizie.

La ristrutturazione deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento) e comunque dal contributo dei beneficiari alla stessa ristrutturazione

 

3. Regime di aiuto e obblighi di notifica individuale

Gli aiuti di cui ai precedenti punti 1 e 2 destinati alle medie imprese saranno concessi nei limiti della decisione di autorizzazione del regime di aiuto da parte della Commissione.

Nel caso di aiuti alle grandi imprese i singoli aiuti saranno notificati individualmente ed al di fuori dell’eventuale decisione di autorizzazione del regime di aiuti di cui al precedente paragrafo.

 

4. Oggetto, limiti e operatività della garanzia

La garanzia, di natura solidale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il credito in termini di capitale, interessi ed ogni altro costo ed onere connesso con l'operazione garantita. La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione con la quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore ed indica l'importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo.

L’atto di escussione della garanzia è inviato per conoscenza agli amministratori dell'impresa debitrice, i quali dovranno trasmettere immediatamente al Ministero dello sviluppo economico eventuali osservazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto il Ministero dello sviluppo economico effettua il pagamento dovuto alla banca a valere sulle risorse del fondo depositate in un conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello stato ed intestato al Ministero medesimo, nei limiti di cui ai paragrafi precedenti del presente punto.

Il tasso di interesse gravante sui prestiti per i quali è concessa la garanzia statale dovrà essere:

  • almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi a imprese sane
  • non superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello Stato.

A seguito del pagamento, il Ministero dello sviluppo economico è surrogato nei diritti della banca creditrice, ai sensi dell'art. 1203, primo comma, n. 3 del codice civile.

 

5. Iter procedurale di accesso al Fondo

L'impresa che intende accedere agli interventi del Fondo presenta la domanda all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., che provvede a darne tempestivo avviso al Ministero dello sviluppo economico.

Le proposte istruite positivamente dall’Agenzia sono trasmesse all’esame del Comitato di valutazione tecnica, il quale esprime il proprio parere ai fini della successiva concessione dell’aiuto di Stato o della notifica dello stesso alla Commissione europea.

Il termine per la conclusione del procedimento non può superare rispettivamente i 30 giorni per gli aiuti al salvataggio, ed i 60 giorni per gli aiuti alla ristrutturazione.

Il Ministero dello sviluppo economico emana il decreto di concessione della garanzia, previa autorizzazione della Commissione europea nei casi previsti dal secondo paragrafo del punto 3.

Di seguito si riportano i facsimile di domanda per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione conformi a quanto previsto, rispettivamente, dall’Allegato A e B del Decreto Ministeriale 25 febbraio 2010:

Per la redazione del piano finanziario dettagliato (di cui al punto 3 della domanda di ammissione agli aiuti per il salvataggio) e del piano di ristrutturazione industriale (di cui al punto 10 della domanda di ammissione agli aiuti per la ristrutturazione) dovranno essere utilizzati i format di seguito riportati:

 

6. Normativa di riferimento

In questa pagina è possibile consultare e scaricare la normativa che regola il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

 

 

 

 

 


 

 

AREA RISERVATA

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