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Fondo di Garanzia

 

Cos’è la garanzia pubblica e cosa fare per ottenerla

Il Fondo Centrale di Garanzia sostiene lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese Italiane concedendo una garanzia pubblica a  fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all’estero.

L’impresa che necessiti di un finanziamento finalizzato all’attività di impresa  può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la Banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.

In alternativa, l’impresa può attivare la cosiddetta “Controgaranzia” rivolgendosi ad un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo.

Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia l’impresa quindi non ha un contributo in denaro ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che interviene fino al 60 (o all’80% in alcuni casi) del finanziamento richiesto, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro.

Il Fondo centrale di garanzia non interviene nel rapporto Banca/Impresa e quindi tassi di interesse, condizioni di rimborso, eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo ecc., sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra banche e imprese. La normativa relativa all’intervento del Fondo non detta, infatti,  alcuna indicazione in proposito.

Le operazioni di leasing rientrano tra le operazioni di finanziamento e pertanto possono accedere alla garanzia del Fondo.

Cosa fare per richiedere la garanzia

L’accesso alla garanzia è semplice. I passi da compiere sono:

1. L’impresa deve andare in banca  e richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia del Fondo in luogo di altre garanzie

Oppure, in alternativa

2. L'impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l’operazione e che potrà a sua volta rivolgersi al Fondo di Garanzia per ottenere la controgaranzia.

3. Ricevuta la richiesta di finanziamento, la banca svolge la propria istruttoria per la concessione dell’importo richiesto

4. Acquisiti i dati richiesti la banca predispone la domanda di ammissione alla garanzia su appositi modelli disponibili sul sito dedicato al Fondo di Garanzia, inserendo i dati degli ultimi due bilanci approvati o della dichiarazione fiscale e una situazione contabile aggiornata

5. La banca invia la domanda al Gestore del Fondo tramite fax o via web utilizzando una piattaforma informatica appositamente creata per la presentazione on line delle domande di garanzia e disponibile sul sito

6. La Banca può inoltrare la richiesta di ammissione a garanzia  entro i termini previsti 

7. Alla domanda di ammissione viene assegnato un numero di posizione, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. Con l’invio telematico è possibile avere immediatamente la comunicazione della ricezione della domanda con data, numero di protocollo e il nominativo del responsabile del procedimento.

La fase successiva all’invio della domanda 

1. In tempi rapidi il Gestore esamina la richiesta e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il Gestore può richiedere alla banca eventuali informazioni integrative ritenute necessarie per il completamento dell’esame. Nella maggior parte dei casi, si tratta di integrazioni documentali utili per supportare eventuali richieste di approfondimenti da parte del Comitato.

2. Conclusa l’istruttoria, il Gestore sottopone l’operazione all’approvazione del Comitato e comunica via fax al soggetto richiedente (la Banca) ed all’impresa beneficiaria la delibera del Comitato (concessione o rigetto della garanzia), indicando l’importo del finanziamento garantito ed anche la relativa intensità agevolativa – ESL - che l’impresa dovrà dichiarare in occasione di successive richieste di agevolazioni pubbliche anche per il calcolo del de minimis.

3. Nel caso di domande di controgaranzia tutte le comunicazioni saranno inviate al Confidi richiedente

4. Una volta ottenuto l’esito positivo del Comitato del Fondo centrale di Garanzia, il finanziamento è assistito dalla garanzia pubblica

 

Quali importi garantisce, cosa garantisce  e chi può beneficiare della garanzia pubblica

Importi garantiti

Ciascuna impresa può beneficiare complessivamente di un importo massimo garantito pari a 1,5 milioni di euro. Questa cifra si riferisce all’esposizione in essere alla data di presentazione della domanda, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate. Ciò significa che, p. es., se un’impresa è stata garantita per un milione di euro, ma ne ha già rimborsato 400 mila, può ottenere un’altra garanzia fino ad un massimo di 900 mila euro. Per le sole imprese di trasporto merci su strada per conto terzi (codice 60.25 della classificazione ISTAT 1991) l’importo massimo garantito è di 750 mila euro.

Cosa garantisce

Le imprese possono beneficiare dell’intervento del Fondo per ogni tipo di esigenza finanziaria. Può essere garantita qualsiasi tipologia di operazione, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa: operazioni di leasing, finanziamenti a medio-lungo termine, acquisizione di partecipazioni, prestiti partecipativi e altre operazioni quali, p.es., finanziamenti a breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità. N.B.: non è possibile garantire i finanziamenti per l’acquisizione degli automezzi iscritti a Pubblico Registro Automobilistico. Questa limitazione vale anche per le imprese di autotrasporto merci che, di conseguenza, non possono richiedere l’intervento del Fondo per l’acquisto di tir, camion ecc. 

Chi può accedere alla garanzia pubblica

Possono accedere alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia  le PMI, comprese quelle artigiane, ubicate sul territorio nazionale (anche per investimenti all’estero)

Requisiti dimensionali, settoriali e territoriali 

Le PMI devono essere in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria in vigore (decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003).

Sono ammissibili le Pmi appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione, ad oggi, dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera e della siderurgia (i cosiddetti settori “sensibili” esclusi dall’Unione Europea). Le imprese agricole possono però avvalersi della controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca. Attenzione però alle eccezioni: alcune attività comprese nella sezione A della Classificazione ISTAT 1991 (a titolo esemplificativo le attività di servizi connessi all’agricoltura, la caccia e la cattura di animali per allevamento, la silvicultura e l’utilizzazione di aree forestali) non sono considerate agricole in base alla normativa del Fondo e possono perciò beneficiare della garanzia diretta (vedi la circolare n. 549 del 6 maggio 2009).

Da un punto di vista territoriale possono accedere alla garanzia le Pmi situate sul territorio nazionale. Le imprese che hanno sede legale o unità locale in Toscana e Lazio possono beneficiare esclusivamente della controgaranzia.

Valutazione dei dati economico finanziari dell’impresa

Accertati i requisiti occorre verificare un’ulteriore condizione: il Fondo di Garanzia per le PMI è destinato infatti alle imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria. La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Per le operazioni di consolidamento delle passività a breve e nel caso di acquisizione di partecipazione il Fondo acquisisce ulteriori informazioni relative alle singole operazioni di finanziamento.

I dati vengono inseriti in modelli standardizzati di calcolo (scoring) che permettono di misurare i principali indicatori economico-finanziari e il relativo scostamento dai “valori ottimali”. In base ai risultati l’impresa è inserita in una delle tre fasce di valutazione:

Fascia 1: proposta positiva al Comitato (previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa);

Fascia 2: la fascia due prevede sempre la necessità di valutare l’ammissione caso per caso sulla base, ad es., oltre che del cash flow dell’impresa, di una situazione di bilancio aggiornata, di un bilancio previsionale redatto secondo un modello specifico di eventuali progetti di investimento, delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa, ecc...;

Fascia 3: proposta negativa al Comitato. 

Garanzie e regime “de minimis”

Attualmente tutte le garanzie del Fondo sono concesse a valere sul regime “de minims”. La normativa “de minimis” regola le modalità con cui possono essere concessi alcuni tipi di aiuto, definiti “di importo minore”. Nel caso in cui un aiuto venga concesso attraverso questa normativa ciò deve essere esplicitamente richiamato nelle specifiche modalità operative dell’intervento agevolativo. Il Regolamento (CE) 1998/2006 prevede un limite massimo di aiuti “de minimis” concedibili a una singola impresa nell’arco di tre anni pari a 200 mila euro e, per le sole imprese dell’autotrasporto, a 100 mila euro (per l’agricoltura la materia è regolata da una normativa specifica). Per verificare il rispetto di questa condizione l’impresa che vuole richiedere un’agevolazione in “de minimis” deve rilasciare una dichiarazione relativa a qualsiasi aiuto ricevuto in questa forma durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. Nel caso in cui un’impresa riceva aiuti di stato sotto forma di contributi (in conto interessi, in conto capitale ecc.) l’ammontare degli stessi contributi va conteggiato per sapere se è stato raggiunto il limite stabilito. Diverso è il caso di aiuti sotto forma di garanzia per i quali occorre individuare un metodo per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo (ESL). Attualmente l’ESL di una garanzia ammonta al 13,33% del finanziamento garantito, indipendentemente dalla sua durata: ai fini del “de minimis”, dunque, ricevere una garanzia su, poniamo, un finanziamento di 50.000 mila euro, quale che sia la sua durata, equivale ad ottenere un contributo di 6.650 euro.

 

Scheda Sintetica Fondo di Garanzia

icon Software Excel Rating Fondo di Garanzia (261.5 kB)

 

 

 

 

 

 

 

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