La recente riforma della legge fallimentare, novellata ulteriormente dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010 - G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 174), mette a disposizione delle aziende in difficoltà una serie di nuovi strumenti orientati alla conservazione e al recupero dell’impresa attraverso la valorizzazione delle intese tra creditori e imprenditore così da anticipare la manifestazione di una crisi profonda e irreversibile al fine di evitare il fallimento. Con la riforma è stato colmato un vuoto normativo che costringeva spesso banche e creditori all’immobilismo e conduceva, poi, all’inevitabile fallimento dell’impresa. In considerazione dell’entità e della natura della crisi che attraversa l’azienda, la novellata legge fallimentare oggi consente il ricorso a due strumenti:
- Piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d)
- Accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis
Al primo strumento generalmente si ricorre in casi di problemi di liquidità meno gravi. L’azienda presenta alle banche finanziatrici o ai creditori un piano industriale e finanziario che deve essere idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa e la cui ragionevolezza deve essere asseverata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d). In esecuzione di tale piano, secondo l’art. 67, sono esenti dalla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore a favore dei creditori, tra cui le banche finanziatrici, che si sentono pertanto più tutelate. I piani di risanamento si contraddistinguono per la loro semplicità e velocità di attuazione, per essere soggetti ad una procedura stragiudiziale, e soprattutto per la mancata pubblicità nel Registro delle Imprese che consente di non avere impatti sulla continuità del business. Per tali motivi il ricorso a questo strumento negli ultimi anni ha avuto un discreto successo.
L’art. 182 bis l.f. rappresenta uno strumento di risoluzione della crisi paragiudiziale di natura privatistico-contrattualistico. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’art. 182 bis sono caratterizzati da due fasi: quella stragiudiziale e quella giudiziale. Nella prima l’imprenditore in crisi rinegozia con i creditori la propria situazione debitoria; nella seconda, invece, l’accordo di ristrutturazione del debito, per essere produttivo di effetti legali, deve essere omologato dal tribunale a condizione che l’accordo stesso sia stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti complessivi. Occorre, inoltre, depositare un piano industriale e finanziario asseverato da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), in merito alla fattibilità dell’accordo stesso (e del sottostante piano), con particolare riferimento alla sua capacità di assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Anche in questo caso, la disciplina consente l’esenzione dalla revocatoria ad atti, pagamenti e garanzie fornite alle banche e ai creditori in generale in esecuzione del piano. L’impiego di questo strumento è stato fino ad ora piuttosto limitato probabilmente per l’obbligo di pubblicità nel Registro delle Imprese, e per la necessità di ottenere il consenso di più del 60% dei creditori e per l’omologazione da parte del giudice. Rispetto al piano attestato di cui all’art. 67 in questo caso viene prevista una maggiore forma di tutela che consiste nel fatto che dalla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese iniziano a decorrere i 60 gg. che prevedono il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore e della possibilità di richiedere il fallimento.
Il ricorso a questi due istituti consente comunque di ristrutturare il debito e migliorare decisamente la struttura finanziaria dell’azienda tramite riscadenziamenti, consolidamenti, concessione di nuova finanza, riduzione significativa dei tassi e riduzione del debito tramite conversione in equity.



Ristrutturazione Finanziaria